Riforma fiscale: novità udienze da remoto

A seguito del conferimento della delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n.111/2023), in data 4 gennaio 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, concernente novità in materia di contenzioso tributario.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lett. o) del predetto decreto ha introdotto il nuovo art.34-bis al D.lgs n.546/92 concernente l’udienza da remoto nel processo tributario. 

Tale articolo prevede che“I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge”.

In sostanza, la norma prevede che anche solo una delle parti in giudizio d’ora in avanti ha la possibilità di chiedere nel ricorso o con successiva apposita istanza (ma comunque nel termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza di trattazione) di poter fare richiesta affinché lo svolgimento dell’udienza avvenga telematicamente da remoto. 

Poi, la segreteria della Corte Tributaria si occuperà, almeno tre giorni prima dell’udienza, di comunicare ai difensori  l’ora e la modalità di collegamento. Inoltre, il luogo da cui il difensore si collega è considerata aula di udienza agli effetti di legge.

I risultati che emergono dal testo del decreto attuativo n.220 riguardano soprattutto l’informatizzazione e la digitalizzazione del processo tributario, al fine di renderlo sempre meno in presenza e sempre più telematico. L’ordinarietà sarà proprio la celebrazione delle udienze da remoto.

Danilo Romano
Matteo Sances
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