| Il Dott. Marcello Guadalupi e l’Avv. Matteo Sances intervengono in merito al caso dei migliaia di pignoramenti inviati da un Comune della provincia di Cosenza ai cittadini “In molti casi è obbligatoria una diffida prima di procedere con i pignoramenti altrimenti l’azione è illegittima”. PAOLA (Cs) – Il caso dei pignoramenti sui conti correnti di migliaia di cittadini di un comune della provincia di Cosenza è stato riportato dai media nazionali. Una storia che pone interrogativi sulla legittimità delle procedure adottate, oltre che sull’equilibrio tra esigenze di riscossione e tutela dei diritti fondamentali. La questione riguarda i conti correnti – in molti casi alimentati da stipendi e pensioni – oggetto di pignoramento per debiti nei confronti dell’ente locale (il Comune appunto). Interviene sulla vicenda il Presidente di MilanoPercorsi, il Dott. Marcello Guadalupi, che segnala “I pignoramenti esattoriali devono essere controllati bene perché potrebbero contenere errori tali da renderli nulli come nel caso della sentenza del Tribunale di Lecce che ha annullato un pignoramento da oltre 500.000 euro per il calcolo degli interessi (si veda sentenza sul sito www.centrostudisances.it – sez. Documenti)”. Ma non solo. Il Dott. Guadalupi ricorda che la maggior parte dei pignoramenti promossi dagli enti locali devono essere anticipati per legge da una diffida in caso di debiti fino a 10.000 euro “il 99% delle azioni degli enti locali non superano i 10.000 euro ma nonostante ciò i pignoramenti non vengono mai preavvisati dalla diffida prevista dalla legge ed ecco perché riteniamo siano illegittimi. Sicuramente MilanoPercorsi farà un convegno sul tema nelle prossime settimane al fine di informare professionisti e i contribuenti sui propri diritti”. Continua l’Avv. Matteo Sances “la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all’art. 1, commi da 784 a 815, ha riformato organicamente la riscossione delle entrate degli enti locali. In particolare il comma 795 della riforma “disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva” e “si introduce l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare“. Il punto è cruciale: questa regola si applica esclusivamente nell’ambito della riscossione delle entrate degli enti locali (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni), affidata: – agli enti locali stessi (riscossione diretta); – ai soggetti affidatari privati iscritti all’Albo ex art. 53, D.Lgs. 446/1997; – alle società in house a capitale pubblico; – a forme di gestione associata. Non si applica invece ad Agenzia delle Entrate-Riscossione quando opera in base al D.P.R. 602/1973 per crediti erariali, per la quale la soglia rilevante resta quella di 1.000 euro per la quale sempre il predetto comma 795 ribadisce l’obbligo di un preavviso. dalla Redazione ©RIPRODUZIONE RISERVATA |
Calabria: migliaia di pignoramenti illegitimi
























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