Anomalie della rottamazione quinquies

Come già segnalato nei giorni scorsi, la legge di Bilancio 2026 è entrata in vigore dal 1° gennaio e l’art. 1 dal comma 82 e seguenti ha introdotto finalmente la nuova Rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali.
Tale norma permette di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale, con tasso d’interesse ridotto al 3% in casi di pagamento dilazionato. I contribuenti potranno dunque anche rateizzare l’importo fino a 9 anni, con un massimo di 54 rate da minimo 100 euro. 
Possono aderire cittadini e imprese con debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non versate. Nello specifico, la norma include <<I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti a INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento>>. Sono dunque esclusi i tributi derivanti da accertamenti fiscali. In pratica, l’adesione è consentita solo a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi.
 
In merito a tale novità è intervenuto il Presidente di MilanoPercorsi, Dott. Marcello Guadalupi   “la Rottamazione Quinquies è legge è una buona notizia ma occorre analizzare attentamente questa nuova normativa. Insieme all’Avv. Matteo Sances e ai professionisti di MilanoPercorsi abbiamo esaminato la legge di Bilancio e individuato alcune anomalie. Ad esempio, la norma permette di far aderire coloro i quali sono decaduti dalle precedenti rottamazioni mentre invece ciò non viene concesso ai contribuenti che con grandi sacrifici sono ancora a regime. Ebbene, riteniamo non sia giusto non dare anche a questi ultimi la possibilità di pagare in 54 rate (nella precedente rottamazione è possibile pagare con un massimo di 18 rate)”.
Ma non solo, continua il Dott. Guadalupi “Ci sono altri punti della normativa che non ci convincono, come ad esempio comma 87 della legge che prevede l’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali il contribuente abbia aderito alla rottamazione pagando almeno la prima o unica rata. Tuttavia, nella parte finale del predetto comma si specifica che “L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”. Anche in questo caso si segnala che molti procedimenti giudiziari riguardano più atti esattoriali i quali potrebbero non tutti rientrare nella rottamazione. Ebbene, se solo una parte degli atti esattoriali dovesse rientrare nella rottamazione il contribuente subirebbe comunque l’inefficacia dell’intero provvedimento giudiziario (si pensi ad esempio a una sentenza di primo grado che annulla 10 atti esattoriali e il contribuente possa aderire alla rottamazione solo per uno di essi). Ciò potrebbe creare disagi nei processi in corso o comunque rendere meno appetibile per i contribuenti aderire alla rottamazione”.

Matteo Sances
©RIPRODUZIONE RISERVATA