Il nuovo D.Lgs. n.219/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2024 apporta delle modifiche allo “Statuto del Contribuente”, le quali entreranno in vigore dal 18 gennaio 2024.
E’ bene premettere, che lo “Statuto dei diritti del Contribuente” (Legge n.212/2000), nell’ordinamento giuridico italiano è lo strumento attraverso il quale sono indicate una serie di disposizioni normative a tutela dei contribuenti nei confronti del fisco. In pratica, la norma mette in atto delle soluzioni che tendono a migliorare il rapporto tra fisco e cittadini.
Nello specifico il D.Lgs. n.219/2023 all’art. 1, comma 1, lettera p) ha sostituito integralmente il vecchio art.13 dello Statuto concernente il “Garante del Contribuente” (ora Garante Nazionale del Contribuente), quale organo a cui è affidato, principalmente, il compito di vigilare ed assicurare l’attuazione sostanziale delle regole e dei principi peculiari dello Statuto dei diritti del contribuente.
Il nuovo art. 13 rubricato “Garante nazionale del contribuente”, al comma 1, ha previsto che “E’ istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta”. Continuando, al comma 2 “Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra: a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo; b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza”. Poi, al comma 3 “Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze”. Infine, al comma 4 “Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria: a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico; c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta; d) relaziona ogni sei mesi sull’attività svolta al Ministro dell’economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni; e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale”.
Come si legge nel testo del decreto e dalle risultanti modifiche, il “Garante Nazionale del Contribuente”, avrà sede in Roma, una durata di 4 anni e sarà rinnovabile una sola volta.
Per quanto riguarda i poteri, sulla scia delle segnalazioni ricevute per iscritto, direttamente dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato a risolvere una controversia rientrante nelle sue sfere di competenza, il Garante potrà infatti “rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali”, controllare la “funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione” al contribuente, “richiamare gli uffici finanziari” al rispetto dei diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e dei termini previsti per i rimborsi di imposta. Ogni sei mesi consegnerà una relazione al Mef ai capi delle Agenzie e al comandante generale della Guardia di finanza con le criticità più rilevanti e individuando le possibili soluzioni. Una volta all’anno dovrà fornire a governo e Parlamento “dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale”.
Facendo un raffronto tra la nuova norma e la precedente è possibile notare, dunque, come rispetto ai poteri del precedente Garante sia stata cancellata la possibilità di individuare “i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all’ufficio centrale per l’informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare …” (ossia il vecchio comma 11 dell’art.13).
Ma non solo; è stato eliminato anche il vecchio comma 6 del precedente articolo 13, il quale recitava “Il Garante del contribuente …. rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente”.
Alla luce della normativa vigente, pertanto, emerge una perdita dei (già pochi) poteri in capo al nuovo Garante nazionale del Contribuente.
Matteo Sances
Danilo Romano
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