Tra le novità più significative inserite nello Statuto dei diritti del contribuente vi è l’introduzione di un contraddittorio procedimentale preventivo e necessario. Analisi del nuovo art. 6 bis della Legge 212/2000.
In data 3.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) in attuazione della Legge Delega al Governo per la RIFORMA FISCALE (n. 111 del 9 agosto 2023) il quale ha introdotto la novità del contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente. Le disposizioni si applicano ai ricorsi e appelli tributari notificati a partire dal 18.01.2024
Una delle più importanti innovazioni della Riforma Fiscale, in particolare dall’art. 1, comma 1, lett. e) del Dlgs 219/2023 (Modifiche Statuto del Contribuente) riguarda la previsione di un contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, disciplina che confluisce nel nuovo art. 6 bis della Legge 212/2000 che recita:
«Art. 6-bis (Principio del contraddittorio). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere».
Il nuovo procedimento del contraddittorio, analizzando il testo della norma, può essere così sintetizzato:
· L’amministrazione deve garantire il contraddittorio con il contribuente rispetto a “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria” e, dunque, agli atti elencati nell’art. 19, comma 1, del DLgs 546/1992.
· Da tale obbligo non sussiste:
· in presenza di atti, specificamente individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, automatizzati o con funzione di controllo formale delle dichiarazioni;
· per gli atti emessi per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
· La fase di contraddittorio ha inizio con l’invio, da parte dell’Ufficio, di uno “schema” dell’atto impositivo (una sorta di “anteprima” dell’atto accertativo vero e proprio).
· Il contribuente ha a disposizione un termine di 60 giorni, che decorrono dalla ricezione dello schema dell’atto, per presentare le sue controdeduzioni ed osservazioni o per estrarre copia degli atti del fascicolo; prima del decorso di tale termine non può essere formalizzato alcun atto di natura accertativa.
· Ma attenzione! Occorre precisare che: qualora la scadenza dei 60 giorni sia successiva alla data del termine di decadenza previsto per l’adozione dell’atto o se tra il termine di decadenza per l’adozione dell’atto e il termine del contraddittorio (60 giorni) intercorrono meno di 120 giorni, è prevista per l’Amministrazione una proroga del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo: l’Agenzia, infatti, avrà facoltà di notificare il proprio atto, senza con ciò incorrere in decadenza, entro i 120 giorni successivi alla data di scadenza del termine per il contraddittorio.
Infine, particolare importanza merita l’analisi del comma 4 dell’art. 6 bis per l’intero procedimento accertativo tributario:
L’inosservanza di tale disposizione, soprattutto in riferimento all’inadempimento dell’obbligo di motivazione rafforzata, è censurabile in sede giurisdizionale come motivo di annullabilità dell’atto: infatti, leggendo i commi 1 e 4 dell’art. 6 bis in combinato disposto con il successivo art. 7 bis dello Statuto del Contribuente (anch’esso introdotto con il DLsg 219/2023), con cui viene prevista l’annullabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria “per violazione di legge, ivi incluse le norme (…) sulla partecipazione del contribuente”, non sembrano esserci dubbi sulle pesanti conseguenze che derivano dall’inosservanza delle norme sul contraddittorio preventivo.
In altre parole, con la previsione di cui al comma 1 del nuovo articolo 6 bis dello Statuto, per cui gli atti autonomamente impugnabili «sono preceduti a pena di annullabilità da un contraddittorio informato ed effettivo», del successivo comma 4 che stabilisce che «l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere» e ancora delle previsioni di cui all’art. 7 bis, possiamo affermare che l’atto impositivo che non tenga conto del contraddittorio preventivo e delle osservazioni del contribuente e che difetti di motivazione nei casi in cui l’Amministrazione ritenga di non considerarle, è certamente annullabile in sede di giudizio ed il contribuente può, dunque, agire contro l’Agenzia delle Entrate per la tutela dei propri diritti.
Giulia Frisenda
Matteo Sances
www.centrostudisances.it
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