| Le due facce operative del correttivo fiscale entrato in vigore il 12 agosto: da un lato la mappa dei costi per servizi in bilancio, dall’altro le modifiche a familiari a carico, fringe benefit auto, crediti d’imposta e derivazione rafforzata. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 — pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo — ha portato a compimento il quarto correttivo della riforma fiscale avviata con la legge delega n. 111/2023. Conosciuto ormai come “decreto Omnibus” per l’ampiezza delle materie toccate, il provvedimento incide tanto sulle regole di redazione del bilancio quanto sulla fiscalità dei professionisti, con decorrenze differenziate che vanno dal periodo d’imposta 2025 fino al 2027.La voce B7 del conto economico: una mappa per i costi per servizi Sul fronte contabile, l’attenzione degli operatori si è concentrata sulla voce B7 del conto economico, quella che raccoglie i cosiddetti costi per servizi: una categoria tutt’altro che residuale, che secondo il principio contabile OIC 12 comprende voci molto eterogenee, da bollette telefoniche e utenze a compensi di amministratori, sindaci e revisori, fino a provvigioni agli agenti, spese di manutenzione, consulenze e servizi di pulizia e vigilanza. Il criterio guida resta quello della competenza economica previsto dall’art. 2423-bis del Codice civile, rafforzato dal principio di correlazione dell’OIC 11: i costi vanno contrapposti ai ricavi che hanno contribuito a generare, indipendentemente dal momento in cui arriva la fattura. È il caso tipico delle provvigioni agli agenti, che seguono l’esercizio in cui si registrano i ricavi collegati e non la tempistica di fatturazione dell’intermediario. Tra i punti che richiedono più attenzione da parte di imprese e professionisti figurano: le spese di manutenzione, distinte tra ordinarie (interamente deducibili nell’esercizio) e straordinarie (da capitalizzare), con un plafond fiscale del 5% del valore dei beni ammortizzabili oltre il quale l’eccedenza va spalmata in cinque anni; le spese di telefonia, deducibili all’80% per gli apparati fissi indispensabili al collegamento e al 100% per i cellulari; i compensi agli amministratori, deducibili secondo un principio di cassa “allargato” che consente di includere nell’esercizio anche gli importi versati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, purché riferiti a prestazioni già svolte; le provvigioni e le indennità agli agenti, comprese quelle di fine rapporto, di clientela e di non concorrenza, ciascuna con propri presupposti e limiti di deducibilità; mensa e buoni pasto, con soglie di esenzione che dal 1° gennaio 2026 salgono a 10 euro giornalieri per i buoni elettronici. Il capitolo più recente riguarda però la tracciabilità delle spese di trasferta. Le norme introdotte dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 81-83), che hanno inserito il comma 3-bis nell’art. 95 del TUIR e i nuovi commi 5-bis e 5-ter nell’art. 109, condizionano la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (compresi taxi e noleggio con conducente) sostenute in Italia da dipendenti e collaboratori all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, assegno. Se il pagamento avviene in contanti, l’effetto è doppio e sfavorevole — il rimborso diventa reddito imponibile per il lavoratore e il costo diventa indeducibile per l’impresa. Il vincolo riguarda solo le trasferte sul territorio nazionale: per l’estero restano valide le regole ordinarie. Molte aziende, di conseguenza, stanno rivedendo le proprie policy interne per imporre l’uso di carte aziendali anche per le spese di importo più contenuto. Professionisti nel mirino del correttivo Omnibus Il secondo fronte toccato dal D.Lgs. 148/2026 riguarda direttamente il mondo delle professioni, con interventi che vanno dalla disciplina dei familiari a carico fino alla derivazione rafforzata tra bilancio e fisco. Familiari a carico. L’articolo 1 del decreto modifica l’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, restringendo il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non derivanti da un provvedimento del giudice) ai soli soggetti indicati dall’art. 433 del Codice civile, anziché alla generalità dei familiari. La modifica si applica retroattivamente al periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, incidendo quindi già sulle detrazioni per carichi di famiglia relative al 2025. Fringe benefit auto. L’articolo 2 riscrive la lettera a) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR: la base imponibile del fringe benefit per le auto aziendali a uso promiscuo resta ancorata al 50% del valore ACI convenzionale calcolato su 15.000 km annui, con una riduzione al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in. Dopo il quinto anno dall’immatricolazione il valore aumenta del 50%, e un ulteriore 5% si aggiunge se il veicolo monta accessori non censiti nelle tabelle ACI e non pagati dal dipendente. Le nuove regole sugli accessori si estendono anche ai veicoli assegnati nel periodo 2020-2024, fatti salvi i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2025. Crediti d’imposta e professionisti. È forse la novità più attesa dagli operatori: i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies dell’art. 54 del TUIR, introdotti dall’articolo 3, stabiliscono che se un lavoratore autonomo acquista sul mercato un credito d’imposta — compresi quelli originati dai bonus edilizi — a un prezzo inferiore al valore nominale, il differenziale positivo realizzato con la cessione o la compensazione costituisce reddito, tassato con l’imposta sostitutiva del 26% prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 461/1997. Restano invece esclusi i crediti che costituiscono il corrispettivo diretto di una prestazione professionale. La norma si applica ai crediti acquistati dall’entrata in vigore del decreto, ma i professionisti possono optare per l’applicazione retroattiva già dal periodo d’imposta 2024 tramite dichiarazione integrativa, senza però diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso. Derivazione rafforzata. L’articolo 5 interviene per ridurre le divergenze tra i valori di bilancio e quelli fiscali: la valutazione dei titoli rileva ora secondo la corretta applicazione dei principi contabili, le spese per i piani di remunerazione basati su azioni diventano deducibili al momento della consegna degli strumenti, e per i soggetti IAS/IFRS la deduzione di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita viene ammessa in diciotto anni. Il decreto tocca anche la disciplina delle holding industriali, introducendo un nuovo test di prevalenza basato sui ricavi per i soggetti che svolgono attività finanziarie accessorie. Queste disposizioni decorrono dal periodo d’imposta 2026. Le scadenze da tenere d’occhio Le novità del decreto Omnibus non hanno tutte la stessa decorrenza, e questo è probabilmente l’aspetto più delicato per chi deve applicarle: le modifiche sui familiari a carico valgono già per il 2025, quelle sul fringe benefit auto e sulla derivazione rafforzata dal 2026, mentre l’opzione di riallineamento straordinario per le operazioni pregresse si eserciterà nella dichiarazione del 2027. Il decreto Omnibus viaggia inoltre in parallelo con un secondo provvedimento della riforma fiscale, il Testo Unico degli adempimenti e dell’accertamento (D.Lgs. 141/2026), che entrerà a regime solo dal 1° gennaio 2027. Per commercialisti, imprese e professionisti la sfida pratica è quindi duplice: da un lato assicurare la corretta classificazione e tracciabilità delle voci di costo in bilancio, dall’altro verificare tempestivamente termini e platee di ciascuna delle misure del correttivo, per non farsi trovare impreparati di fronte a decorrenze già in parte retroattive. dalla Redazione ©RIPRODUZIONE RISERVATA |
Decreto Omnibus 148/2026: dalla voce B7 di bilancio alle nuove regole per i professionisti

























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