Il decreto attuativo della Riforma Fiscale ha introdotto importanti novità sul giudizio cautelare, sia in riferimento all’impugnabilità delle ordinanze cautelari, sia in merito ai casi in cui la definizione del giudizio può avvenire già in fase cautelare con sentenza in forma semplificata. Analisi della disciplina.
In data 3.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) in attuazione della Legge Delega al Governo per la RIFORMA FISCALE (n. 111 del 9 agosto 2023) che ha sancito rilevanti novità nel processo tributario. La norma si applica ai ricorsi e appelli tributari notificati a partire dal 5.01.2024.
Le modifiche introdotte perseguono lo scopo di snellire e accelerare la fase cautelare ma anche di ampliare i diritti del contribuente.
Il legislatore, infatti, ha introdotto uno strumento difensivo che i contribuenti possono utilizzare quando dalla riscossionedi un atto impugnato possa derivare loro un effettivo danno grave ed irreparabile: il contribuente può finalmente impugnare le ordinanzeche si esprimono sull’istanza di sospensione cautelare.
In tal modo, il contribuente dispone di un nuovo e fondamentale strumento difensivo che può utilizzare ogniqualvolta sia destinatario, ad esempio, di dinieghi di sospensione cautelare mal motivati o emessi nonostante abbia fornito la prova della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Nello specifico, l’Art. 1, comma 1, lett. S del Dlgs 220/2023 ha modificato l’art.47 del D.Lgs 546/1992 (che disciplina il processo tributario) prevedendo che:
· Il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecutività di un atto, da cui possa derivargli un danno grave ed irreparabile, alla Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado presso cui pende il giudizio o alla Corte di Cassazione, mediante istanza motivata proposta nel ricorso o tramite atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria.
· Fissata l’udienza di trattazione, sentite le parti e deciso nel merito, il giudice provvede con ordinanza motivata che viene comunicata immediatamente alle parti.
· Nei successivi 15 giorni la parte interessata può impugnare l’ordinanza cautelare:
· del giudice monocratico (competente per le controversie di valore fino a 5 mila euro) mediante reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado ma in composizione collegiale;
· del giudice collegiale mediante impugnazione innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado;
· è esclusa invece l’impugnazione dell’ordinanza di sospensiva della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’Art. 1, comma 1, lett. T del Dlgs 220/2023 che ha introdotto l’art.47 ter al D.Lgs 546/1992 che così statuisce: “1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme».
Nell’ottica di migliorare l’efficienza e la celerità del sistema giudiziario, è stata concessa la possibilità al giudice, sia monocratico che collegiale, di definire la causa già in sede di decisione della domanda cautelare, mediante l’adozione di una sentenza in forma semplificata.
Il giudice, dunque, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite le parti e trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, può decidere in camera di consiglio laddove ravvisi “la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”.
Qualora le parti chiedano i termini per proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione, il giudice dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio e fissare la data per il prosieguo della trattazione.
Il nuovo articolo, tuttavia, non è esente da talune criticità: mentre le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso sono di immediata percezione, lo stesso non può dirsi per la valutazione della manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso che presuppongono un giudizio discrezionale del giudice che non può prescindere dall’adozione di una motivazione ben argomentata che mal si concilia con l’immediatezza del giudizio circa la loro “manifesta” sussistenza a meno che non si tratti di questioni di pronta risoluzione che, ad esempio, richiamino a consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Non resta, dunque, che attendere le evoluzioni del “nuovo” giudizio cautelare attraverso l’esame delle prime pronunce
Giulia Frisenda
Matteo Sances
www.centrostudisances.it
























