Novità su accertamento fiscale “unico” e trattamento dati dei contribuenti

Si prospettano ulteriori novità per quanto riguarda lo “Statuto dei Diritti del Contribuente” (Legge n.212/2000), le quali entreranno in vigore dal prossimo 18 gennaio. 

Infatti, il D.Lgs. n.219/2023 “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, tra le altre novità, all’art.1, comma 1, lettera i), ha introdotto i nuovi articoli 9-bise 9-ter alla legge n.212/2000, allo scopo di disciplinare il divieto di bis in idem e quello di divulgazione dei dati dei contribuenti.

Più nel dettaglio l’art.9-bis, rubricato “Divieto di bis in idem nel procedimento tributario”, sancisce espressamente “Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta”.

Dunque, ai sensi del nuovo articolo 9-bis emerge che il contribuente ha diritto che l’Amministrazione finanziaria emetta un accertamento relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

In questo senso, il principio del “ne bis in idem” è volto a vietare che per uno stesso periodo d’imposta il contribuente possa ricevere più accertamenti fiscali.

Continuando la presente disamina, dopo l’art.9-bis, è stato introdotto l’art. 9-ter, il quale è rubricato Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenticomposto da due commi.

In particolare, il primo comma sancisce che “Nell’esercizio dell’azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l’amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l’interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge”. Continuando, il secondo comma sancisce che “E’ fatto divieto all’amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati”.

In pratica, l’articolo 9-ter ribadisce da una parte il potere in capo all’Amministrazione finanziaria di procurarsi i dati e le informazioni relative ai contribuenti (contenute anche nelle banche dati di altri enti pubblici) ma dall’altra stabilisce che ciò avvenga entro i limiti stabiliti dalla legge. La medesima Amministrazione, poi, ha il divieto di divulgare i dati e le informazioni che si è procurata, tranne gli obblighi di trasparenza della sua azione previsti dalla legge, ove da essa non specificamente derogati.

La scelta del legislatore di porre dei limiti alla divulgazione dei dati del contribuente, risulta in linea con il rafforzamento della protezione dei dati a livello europeo, attuato dal “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (UE 2016/679-GDPR) a sua volta espressione di un diritto fondamentale della persona.

Danilo Romano
Matteo Sances
www.centrostudisances.it