Riforma fiscale: al via il nuovo principio di proporzionalità

Il nuovo D.Lgs. n.219/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2024 reca delle novità allo “Statuto del Contribuente, le quali secondo l’art. 3 dello stesso decreto, entreranno in vigore dal prossimo 18 gennaio. Una tra queste, riguarda il principio di proporzionalità.

Infatti, il decreto attuativo della legge delega n.111/2023 ha introdotto con l’art.1, comma 1, lettera m), l’art.10-ter alla legge n.212/2000 che risulta composto da tre commi.

Nel dettaglio, l’articolo è rubricato “Principio di proporzionalità nel procedimento tributario”e stabilisce al primo comma che “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità”. Al secondo comma stabilisce che “In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo”. Infine, il terzo comma stabilisce che “Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Il nuovo articolo 10-ter chiarisce, dunque, che il procedimento tributario deve mirare a bilanciare l’interesse dello Stato a riscuotere i tributi con i diritti fondamentali del contribuente. Sempre per via del principio di proporzionalità, l’aziona amministrativa pur essendo necessaria per l’attuazione del tributo non deve andare oltre i fini perseguiti e non deve restringere i diritti del contribuente oltre quanto necessario per raggiungere il proprio obiettivo. Per ultimo, si ribadisce che è possibile applicare il predetto principio alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

Senza dubbio, non si può fare a meno di notare che anche all’interno del Trattato sull’Unione Europea (TUE o Trattato di Maastricht) già all’art.5 del paragrafo 4 è stato disciplinato il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione. A tal proposito, l’articolo recita “In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.

Tale principio è ormai radicato e di conseguenza si è diffuso nel nostro ordinamento, anche per via delle diverse ricostruzioni giurisprudenziali che ne hanno tracciato le linee guida.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità già in precedenza ha posto l’attenzione sul principio in questione osservando che “Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato” (si veda sent. Consiglio di Stato n.964/2015).

Il principio di proporzionalità, dunque, rappresenta lo strumento attraverso cui è possibile porre un freno nei confronti degli atti che invadono la sfera giuridica dei privati cittadini.

Matteo Sances
Danilo Romano
www.centrostudisances.it