Riforma fiscale: novità sulla condanna alle spese processuali

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n.220/2023 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), per l’attuazione della Legge delega al Governo per la Riforma Fiscale (L. n.111/2023), ha sancito rilevanti modifiche alla normativa riguardante il processo tributario (D.Lgs. 546/92).

A partire dal 4 gennaio, dunque, come disposto dall’art.4, comma 2, del D.Lgs n.220/2023, sono previste delle novità anche per quanto riguarda la condanna alle spese processuali, relativamente ai giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado nonché in Cassazione.

Infatti, ha subito delle modifiche l’art.15 del D.Lgs. 546/92 rubricato appunto “Spese del giudizio”.

Quanto appena detto, trova riscontro all’articolo 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs n.220/2023, il quale ha previsto la sostituzione delsecondo comma del predetto articolo 15 el’introduzione del comma 2-nonies sempre all’art.15del D.Lgs. 546/92.

Non solo. L’articolo 2, comma 3, lett. a)  del D.Lgs n.220/2023ha inoltre previsto l’abrogazione del comma 2-septies sempre relativamente all’art.15 del processo tributario.

Ma andando con ordine, la sostituzione del secondo comma dell’art. 15 (del D.Lgs. 546/92) ora sancisce che “Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”.

A seguito dell’introduzione della predetta norma, dunque, le spese di giudiziosono compensate (in pratica ogni parte del processo paga il proprio difensore) non solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ma “anche quando la parte è risultata vittoriosa” laddove abbia ottenuto l’annullamento delle pretese fiscali  sulla base di documenti mai prodotti al fisco prima del processo.

Sicuramente quest’ultima parte della nuova norma risulta la più innovativa. La finalità sembra appunto quella di favorire la produzione di tutti i documenti utili alla risoluzione delle questioni col Fisco precedentemente l’avvio della causa, al fine di favorire una possibile soluzione stragiudiziale ed evitare un eventuale “effetto sorpresa” per il fisco in corso di causa.

Ancora, l’introduzione del comma 2-nonies (sempre all’art.15 del D.Lgs. 546/92) sancisce che “Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte”. Quanto sancito nel nuovo comma 2-nonies è di facile comprensione, poiché la Corte Tributaria dovendo liquidare le spese, deve altresì tenere conto se la parte ha rispettato o meno i principi di sinteticità e chiarezza. È bene ricordare che i due principi ai quali fa riferimento il predetto comma sono principi già introdotti dalla Riforma Cartabia nell’art. 121 c.p.c. secondo cui per sinteticità si intende che il testo non contenga inutili ripetizioni e non sia ridondante e prolisso, per chiarezza s’intende che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure. Quindi, secondo il nuovo comma gli atti difensivi delle parti devono essere sintetici e chiari.

Infine, come già accennato in precedenza è stato abrogato il comma 2-septies, il quale sanciva che “Nelle controversie di cui all’articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento”.

Senz’altro la soppressione da parte del D.Lgs. n.220/2023 all’art.2, comma 3, lettera a) dell’art. 17-bis del Dlgs n.546/92 (riguardante l’ormai abrogato ricorso/reclamo e la mediazione tributaria), per luce riflessa non ha potuto fare altro che sopprimere anche il sopra citato comma 2-septies dell’art. 15 del processo tributario.

Danilo Romano
Matteo Sances
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