E’ possibile far annullare in autotutela un processo verbale di constatazione illegittimo? Da inizio anno è stata riformata l’autotutela fiscale prevedendo casi in cui l’Amministrazione ha l’obbligo di annullare atti illegittimi. Ma non solo. La norma prevede anche l’obbligo del Fisco di “rinuncia all’imposizione” in caso di pretese illegittime. Si discute se dunque rientrino anche i verbali a seguito di verifica fiscale.
I risultati delle verifiche fiscali possono essere oggetto di istanza di autotutela oppure no? Sono alcuni dei dubbi sorti nell’ultimo convegno di Milano organizzato da Milano PerCorsi per commercialisti e avvocati qualche settimana fa (al riguardo si segnala l’articolo “Autotutela fiscale: difesa a metà?” https://www.agendamilanopercorsi.it/autotutela-fiscale-difesa-a-meta/ ).
I dubbi sono sorti a seguito di un attento esame delle norme che hanno riformato l’istituto dell’autotutela fiscale.
Si ricorda, infatti, che in data 3.01.2024 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) e il Decreto Legislativo n. 219 del 30.12.2023 (MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE) in attuazione della Legge Delega al Governo per la RIFORMA FISCALE (n.111 del 9 agosto 2023) i quali hanno sancito rilevanti modifiche al processo tributario, in particolar modo rispetto all’istituto dell’autotutela.
In particolare, sono stati introdotti all’interno dello Statuto dei diritti del Contribuente (legge n.212/2000) gli articoli 10 quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) e 10 quinquies (Esercizio del potere di autotutela facoltativa).
Per comprendere meglio la questione, risulta dunque opportuno riprendere il predetto articolo 10 quater, il quale prevede che:
“L’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull’individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d’imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. …..”.
Ne deriva, dunque, come in ambito tributario in alcuni casi l’autotutela tributaria sia cambiata rispetto al passato, trasformandosi da “potere” dell’Amministrazione di annullare atti illegittimi a “diritto” dei contribuenti a veder annullato un atto o una pretesa non dovuta.
Ma non solo.
È emerso anche un ulteriore aspetto, ossia il fatto che rientrerebbero nell’autotutela non solo atti fiscali veri e propri ma anche pretese tributarie avanzate dagli enti ma non ancora trasformate in un vero e proprio atto, come ad esempio i risultati di una verifica fiscale.
Ebbene, l’avvio di un procedimento di autotutela in questi casi potrebbe portare a ottenere l’annullamento delle pretese illegittime o comunque la possibilità, in caso di rigetto dell’istanza, di poter adire il giudice tributario.
Questo perché una volta introdotte le nuove e singole ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa, il passo ulteriore compiuto dal Legislatore con l’art. 1, comma 1, lett I e L del D.Lgs n.220/2023, che modifica gli art. 19 e art. 21 del D.Lgs 546/1992 (il quale contiene la disciplina del processo tributario), è stato quello di inserire, tra gli atti impugnabili nel processo tributario, il rifiuto espresso e tacito nei casi di autotutela obbligatoria ed il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.
Ciò dunque potrebbe permettere al contribuente che intende contestare i risultati di una verifica fiscale di poter immediatamente tentare di far annullare le pretese (senza attendere l’atto o lo schema di atto come previsto dall’art.6bis dello Statuto del Contribuente) ed eventualmente di avviare il contenzioso tributario a seguito di rigetto dell’autotutela da parte degli enti.
Analizzando in sincronia i decreti legislativi e le novità apportate possiamo così sintetizzare:
· Previsione di autotutela obbligatoria nei casi tassativamente elencati dall’art.10 quater dello Statuto del Contribuente e facoltativa nei casi di altre ipotesi di illegittimità o infondatezza dell’atto come stabilito dall’art. 10 quinquies.
· L’autotutela può verificarsi su autonomo impulso dell’amministrazione o su istanza di parte: in quest’ultimo caso il contribuente può impugnare il rifiuto dell’Amministrazione (e dunque rivolgersi al giudice tributario) ma ad alcune condizioni. Infatti, sono impugnabili unicamente:
1) il rifiuto espresso o tacito nei casi di autotutela obbligatoria;
2) il solo rifiuto espresso nei casi di autotutela facoltativa.
L’applicazione dell’istituto dell’autotutela, quindi, potrebbe rappresentare un’alternativa all’adesione ai verbali di constatazione (nuovo art. 5quater del Dlgs n.218/1997).
Ci si augura di poter avere presto chiarimenti sul punto.
Matteo Sances
Marcello Guadalupi
www.centrostudisances.it
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