Adesione al Concordato preventivo entro il 31 ottobre

È stata pubblicata nella serata del 17 settembre la circolare dell’Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale, la n.18, la quale afferma che il contribuente esercente attività di impresa, arte o professione che applica gli ISA (indici sintetici di affidabilità) può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, fissato per il 31 ottobre 2024 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Rispetto ai requisiti di accesso relativi alla situazione debitoria del contribuente, viene precisato che il vincolo ostativo ai 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore alla soglia precitata. Tale verifica dovrà essere effettuata sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31 dicembre 2023. È possibile rientrare nella soglia versando l’eccedenza entro la presentazione della dichiarazione contenente la proposta di concordato. I debiti tributari o contributivi che possono costituire causa di esclusione o di cessazione dal concordato devono concernere solo il soggetto destinatario della proposta, senza che vadano presi in considerazione quelli dei soci anche di società trasparenti.

Una delle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta la società o l’ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione conferimento o di modifica della compagine sociale, per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR. Al riguardo viene precisato che assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d’azienda che, pertanto, sono idonee a determinare l’esclusione dal concordato. (fonte: Eutekne, articolo del 18 settembre 2024) Irrilevante l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.

L’esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l’accesso al concordato preventivo 2024-2025, anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo per finalità statistiche, come nel caso dei soggetti multiattività. Tuttavia, la presenza di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi coperti dall’accordo non influisce sulla validità del concordato, che continua a mantenere piena efficacia. Lo stesso principio si applica ai contribuenti in regime forfettario che, nel corso del 2024, superino la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, ma non quella di 150.000 euro: in questo caso, il concordato preventivo resta valido e, nonostante l’uscita immediata dal regime forfettario, è possibile applicare l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 31-bis del D.Lgs. 13/2024 per tali soggetti.

Con riguardo al regime forfettario il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia di 85.000 euro prevista per l’applicazione del regime, non può aderire alla proposta di CPB riservata ai soggetti ISA per il periodo 2024/2025, in quanto non ha applicato gli ISA nel 2023. Tuttavia, questo chiarimento sembra riferirsi specificamente ai casi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano inferiori a 100.000 euro, escludendo quindi i contribuenti che superano tale soglia.

Jean Carlos Pezzoli
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