Il Decreto Legge n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), titolato “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, all’art. 2/bis recante “Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”, ha previsto per l’anno 2024 l’erogazione di una indennità una tantum di 100,00 (c.d. Bonus Natale) euro in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che rispondono a specifici requisiti reddituali e familiari. L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro ai dipendenti in forza al momento di erogazione della tredicesima mensilità, a condizione che questi presentino specifica istanza.
Il c.d. Bonus Natale spetta a tutti i lavoratori titolari di rapporti di lavoro dipendente nell’anno 2024 a prescindere dalla tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato, ecc…) e dall’orario di lavoro (full time o part-time). Tuttavia, al riguardo l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 2024 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti”, nel fornire i necessari chiarimenti in merito al riconoscimento dell’indennità in oggetto e all’erogazione dell’importo spettante da parte del datore di lavoro, ha escluso dal perimetro dei beneficiari i lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex art. 50 del T.U.I.R. come Collaborazioni Coordinate e Continuative, Amministratori, Tirocinanti, ecc.
La norma aveva originariamente disposto, per l’erogazione del Bonus Natale, la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti oggettivi:
- il reddito complessivo del richiedente non risulti nell’anno superiore a 28.000,00 euro;
- coniuge a carico (non più richiesto) e almeno un figlio fiscalmente a carico o nucleo familiare monogenitoriale;
- l’imposta lorda annua complessivamente dovuta, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, risulti superiore alle detrazioni eventualmente spettanti, il che introduce di fatto la soglia minima reddituale per l’anno 2024 non inferiore a € 8.500,00 (c.d. no tax area).
Per quanto riguarda il requisito familiare, giova evidenziare come la norma sia stata sostanzialmente rettificata dal Decreto Legge n.167 del 14 novembre 2024, il quale all’art. 2, ha escluso l’obbligo da parte del richiedente di avere il coniuge a carico, prevedendo la sola ipotesi di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che risulti fiscalmente a carico così come previsto e disposto dall’articolo 12, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La riforma del requisito familiare ha conseguentemente ampliato la platea dei beneficiari del Bonus Natale, pur mantenendo invariata la soglia reddituale dei 28 mila euro. La modifica normativa, inoltre, stabilisce la non cumulabilità con altro Bonus Natale eventualmente percepito dal coniuge o parte dell’unione civile, escludendo espressamente dal beneficio il lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente e effettivamente separato, sia beneficiario della stessa indennità. La variazione in questione, inoltre, comporterebbe un aumento dei potenziali beneficiari che dovrebbero passare da oltre un milione a più di 4 milioni e mezzo. Di contro, va rilevato che i nuovi requisiti implicheranno una revisione delle domande e delle certificazioni in molti casi già inviate ai dipendenti.
Il Decreto Legge n.113/2024, inoltre, come peraltro ribadito dalla circolare n.19/E del 10 ottobre 2024 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nondimeno, all’articolo 2-bis, comma 2, dispone che l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
In particolare, in coerenza con quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente, si osserva che i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Si precisa al riguardo che, in ogni caso, nessuna riduzione del bonus deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio lavoratori part-time). Si evidenzia infine che in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro ai lavoratori aventi diritto sono recuperate dai sostituti d’imposta come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 relativo al medesimo periodo paga. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.54/E del 13 novembre 2024, ha istituito i codici tributo con cui sarà possibile utilizzare il suddetto credito in compensazione nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
- codice tributo “1703” per il modello F24;
- codice tributo “174E” per il modello F24 EP.
Pietro Latella
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