Conciliazione fiscale anche in cassazione

La Riforma Fiscale ha allargato le possibilità di procedere con la conciliazione anche ai giudizi pendenti in Cassazione. Analisi degli art.48 e art.48 ter del Dlg546/1992.

In data 3.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) in attuazione della Legge Delega al Governo per la RIFORMA FISCALE (n. 111 del 9 agosto 2023) che ha sancito rilevanti novità nel processo tributario.

La ratio del decreto è quella di dare essenzialmente una corsia preferenziale ad alcune misure di deflazione del contenzioso tributario anche in Cassazione puntando ad una maggiore celerità della loro trattazione.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. u), n.2 del Dlgs 220/2023 ha modificato l’art. 48 (“Conciliazione fuori udienza”) del DLgs 546/1992 (che disciplina il processo tributario) con l’introduzione del comma 4 bis: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione”.

La possibilità di conciliazione è stata allargata, quindi, con decorrenza dal 4.01.2024, anche ai giudizi pendenti in Cassazione per cui, le parti che giungono ad un accordo conciliativo, possono presentare istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai propri difensori.

La conciliazione può essere totale o parziale: se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere se l’accordo è totale, oppure la corte di giustizia dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa se l’accordo conciliativo è parziale.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

A ciò si aggiunge un’ulteriore novità introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. z) che ha modificato l’art. 48 ter il cui testo aggiornato: “Art. 48 ter (Definizione e pagamento delle somme dovute) 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione”.

Alle parti che giungono ad un accordo conciliativo in un procedimento pendente in Cassazione, dunque, verranno erogate sanzioni pari al 60% del minimo previsto dalla legge.

La modalità di computo delle sanzioni dovute a seguito di accordo conciliativo è determinata sul minino edittale ed in ottica più favorevole al contribuente.

La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione o in forma rateale, ma ciò prescinde dal perfezionamento dell’accordo conciliativo che, si rammenta, si perfeziona con l’accordo delle parti e non con il versamento delle somme dovute.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, infatti, l’Amministrazione potrà iscrivere a ruolo le somme dovute e le relative sanzioni.

Giulia Frisenda
Matteo Sances
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