La Cassazione ha assolto un imprenditore pugliese dal reato di omesso versamento iva motivando che l’impossibilità a pagare era stata causata dalla clientela.
Con sentenza n.30532, depositata il 25 luglio scorso, la Suprema Corte ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce assolvendo il contribuente dal reato di omesso versamento iva previsto dall’art. 10 ter del Dlgs n.74/2000 (ecco la sentenza).
Come emerge dalla pronuncia, la difesa dell’imprenditore è stata quella di evidenziare in tutti i gradi di giudizio la materiale impossibilità al pagamento dell’imposta (e di conseguenza l’assenza di dolo per quanto avvenuto) per una serie di motivi, ossia:
1) L’attività dell’imprenditore era strettamente legata all’unico cliente committente (consistente nel più grande stabilimento siderurgico italiano);
2) Il committente pagava con estremo ritardo (anche di mesi) ma pretendeva comunque dall’imprenditore la correttezza della documentazione contributiva (cd. Durc) costringendolo a enormi sforzi finanziari;
3) Il successivo crollo finanziario del committente e il conseguente credito non pagato all’imprenditore per circa 600.000 euro;
4) Le azioni legali avviate dall’imprenditore per il recupero del credito “trovavano sbarramento nel fallimento della società committente” (come specificato nella sentenza).
A seguito di ciò, la Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni dell’imprenditore fossero quindi fondate.
La Suprema Corte chiarisce, inoltre, che va tenuto conto anche dell’entrata in vigore della riforma penale tributaria e in particolare del recentissimo decreto legislativo 87 del 14 giugno 2024, il quale è intervenuto sull’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000, inserendo un nuovo comma, il 3 bis, che prevede una nuova causa di non punibilità «se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore, sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto».
Avv. Matteo Sances
Dott. Danilo Romano
www.centrostudisances.it
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