La riforma della riscossione ha aumentato i casi in cui è ammessa l’impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata. Secondo l’Avv. Matteo Sances però: “Ci sono casi in cui è SEMPRE possibile impugnare con gli estratti di ruolo”.
La recente riforma della riscossione, realizzata ad opera del Dlgs 110/2024, ha previstouna migliore definizione delle ipotesi di impugnazione delle cartelle attraverso gli estratti di ruolo. Infatti, ai casi già indicati nell’articolo 12, comma 4-bis, del Dpr 602/1973, ne sono stati introdotti altri riguardanti i rapporti con gli strumenti del Codice della crisi, i finanziamenti degli istituti di creditizio e in caso di responsabilità del cessionario d’azienda.
La questione nasce, dunque, dall’introduzione del comma 4-bis all’articolo 12, Dpr 602/1973 che vietava di impugnare la cartella esattoriale non notificata, di cui il contribuente fosse venuto a conoscenza dalla lettura dell’estratto di ruolo, tranne in tre casi particolari, ossia:
1) laddove potessero derivare pregiudizi dalla partecipazione ad una procedura di appalto;
2) laddove vi fossero rischi di pignoramenti presso terzi in esito alle segnalazioni effettuate ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973;
3) laddove potessero derivare rischi di perdita di benefici da parte della pubblica amministrazione.
Con la recente riforma della riscossione sono state introdotti dunque nuovi casi di impugnazione. Stiamo parlando di casi in cui il contribuente dimostri di subire pregiudizi a seguito:
– della disciplina dei contratti pubblici (tale ipotesi è dunque più ampia rispetto alla precedente formulazione limitata alle sole procedure di appalto);
– della corretta elaborazione ed esecuzione di una delle procedure di composizione della crisi d’impresa;
– della riscossione di somme da parte degli enti pubblici (e dunque anche a prescindere dalle segnalazioni di cui all’articolo 48-bis, Dpr 602/1973);
– della concessione di finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati;
– della responsabilità dell’acquirente d’azienda, di cui all’articolo 14, Dlgs 472/1997.
Una volta chiarita la questione della modifica della norma – e dunque dell’aumento dei casi in cui è possibile impugnare la cartelle attraverso gli estratti di ruolo – si ritiene opportuno far presente il preciso dettato della norma al fine di comprendere se vi sono altri casi in cui è possibile per il contribuente agire in giudizio.
Sul punto, interviene l’Avv. Matteo Sances per segnalare che “La norma prevede un caso particolare, ossia laddove il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della cartella a seguito di una richiesta di estratto di ruolo (e dunque della propria posizione debitoria) presso il concessionario ma vi sono casi diversi dove ritengo sia sempre possibile impugnare gli atti esattoriali attraverso i ruoli”.
Continua l’Avv. Sances “Mi riferisco in particolare laddove il contribuente non dovesse contestare la notifica della cartella ma solamente la debenza delle pretese. Un tipico esempio può essere quello in cui il contribuente dovesse scoprire attraverso l’estratto di ruolo la persistenza di cartelle esattoriali correttamente notificate ma comunque illegittime poiché già pagate oppure prescritte. Ebbene, in questi casi per pretese extra tributarie ritengo che il contribuente possa sempre agire in giudizio proponendo un’azione chiamata opposizione all’esecuzione (art. 615 comma 1 cpc) e a tal riguardo segnalo sentenza del Tribunale di Brindisi n.483 del 20.03.2023 (si veda sentenza)”.
Avv. Matteo Sances
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