Il Tribunale di Lecce annulla un pignoramento esattoriale da oltre 400.000 euro e dichiara illegittimi gli interessi di Agenzia Riscossione. Per MilanoPercorsi “Sentenza importante che analizza per la prima volta gli interessi esattoriali”.
Il Tribunale di Lecce annulla un pignoramento esattoriale da oltre 400.000 euro e dichiara illegittimi gli interessi di Agenzia Riscossione. Per MilanoPercorsi “Sentenza importante che analizza per la prima volta gli interessi esattoriali”. Il Tribunale di Lecce, con una sentenza unica nel suo genere, dichiara per la prima volta illegittimi gli interessi applicati da Agenzia della Riscossione in un pignoramento esattoriale (sentenza Trib. Lecce 730/2025). A seguito di un’azione legale promossa da una società di Lecce, assistita dall’Avv. Matteo Sances, il Tribunale oltre ad annullare il pignoramento e ad accertare la non debenza di oltre 400 mila euro di tributi analizza gli interessi applicati da Agenzia Riscossione. In particolare, il giudice dichiara illegittimi gli interessi applicati sui contributi previdenziali poiché per queste pretese è prevista una norma speciale (ossia l’art.116 della legge n.388/2000). Al riguardo, fa sapere il Presidente di MilanoPerCorsi, il Dott. Marcello Guadalupi “Questa sentenza è importante perché analizza finalmente gli interessi applicati da Agenzia Riscossione. MilanoPercorsi insieme all’Avv. Matteo Sances ha più volte analizzato la questione poiché riteniamo vi siano grosse anomalie nei calcoli. Per i debiti contributivi, infatti, diversamente dagli altri tributi, la legge n.388/2000 all’art.116 prevede l’applicazione di sanzioni civili al posto degli interessi”. La sentenza, infatti, analizza l’art. 116 della predetta legge dichiarando “Il combinato disposto dei commi 8 e 9 della disposizione normativa da ultimo citata porta a concludere che l’Inps possa applicare le somme aggiuntive, a titolo di sanzione civile, solo in caso di mancato pagamento delle pretese contributive e che tali somme non possono comunque superare il limite del 40% dei contributi dovuti, iniziando a maturare gli interessi di mora esclusivamente al superamento di tale limite”. Riassumendo, dunque, la norma prevede solo per gli atti contributivi scaduti (e quindi in caso di cartelle esattoriali o avvisi di addebito relativi a contributi Inps non pagati) i seguenti accessori: 1) Applicazione di sanzioni civili che aumentano ogni anno fino ad arrivare massimo al 40% dei contributi non pagati; 2) Applicazione di interessi di mora sui contributi solo al momento in cui le sanzioni raggiungono il predetto 40%. MilanoPerCorsi fa sapere che prossimamente sono allo studio iniziative per approfondire la questione. |
dalla Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA

























Leave a Reply