Intervista all’onorevole Roberto Traversi sul “Decreto Salva Casa”

Gentile On. Traversi, vorremmo chiederle, essendo lei architetto, cosa ne pensa del DL 69/2024, più conosciuto come “decreto salva casa”: è una riforma che fa chiarezza e rende più comprensibili le norme che regolano il mondo dell’edilizia e dell’urbanistica? 

Il mio giudizio sul DL 69/2024 non è per nulla positivo: le nuove disposizioni normative del DL Salvini non brillano certo per chiarezza, perché introducono un sostanzioso pacchetto di modifiche al T.U. in materia edilizia. Anzi, aggiungerei che sono parecchio preoccupato perché quelle modifiche sembrano peggiorare il testo base del DL che in questi giorni è in discussione in Commissione Ambiente, qui a Montecitorio.

Potrebbe farci qualche esempio per aiutarci a capire meglio?

“Chiarezza” e “trasparenza” dovevano essere le parole chiave alla base di questo provvedimento, in attesa di una reale riforma del TU dell’Edilizia (DPR 380/2001). Una delle primissime norme di quest’ultimo distingue tra tre diverse tipologie di interventi edilizi: gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli “interventi di nuova costruzione” e gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”. La definizione ha un valore centrale perché, oltre a condizionare i diversi regimi abilitativi, comporta l’onerosità o meno degli interventi e un diverso regime sanzionatorio degli abusi. Sembrerebbe chiaro comprendere il confine tra “nuove costruzioni” e “ristrutturazioni”, ma se continuiamo a leggere le definizioni scopriamo delle zone d’ombra che non aiutano né le istituzioni, né gli addetti ai lavori, né i cittadini: “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”, la ristrutturazione può eccezionalmente prevedere anche incrementi di volumetria se si tratta di trasformazioni edilizie di rigenerazione urbana. Anche gli immobili sottoposti a vincolo e quelli che si trovano nei centri storici oppure nei nuclei storici consolidati possono essere destinatari di interventi che modificano la sagoma, i prospetti o portino a un incremento di volumetria degli immobili sui quali si interviene. È chiaro, allora, che al di là delle incerte definizioni predisposte dal legislatore è necessario fare una verifica caso per caso per accertare se l’intervento debba essere subordinato a permesso di costruire, in quanto “nuova costruzione”, o viceversa a SCIA, in quanto semplice “ristrutturazione”. In quest’ottica, molto dipenderà dalle capacità tecniche presenti nei Comuni e dalla sana visione politica dei suoi Amministratori.

A livello urbanistico e dal punto di vista socio economico, quali ricadute potrebbero esserci sulla città e sui servizi per i cittadini?

Questo tema rappresenta un altro aspetto davvero importante, perché è fondamentale considerare le ricadute economiche a beneficio degli enti locali: c’è una differenza sostanziale nella “monetizzazione” degli oneri di una ristrutturazione rispetto ad una nuova costrizione e le “mancate” o “minori” entrate” si traducono, di fatto, in servizi più carenti per i cittadini, se non addirittura in servizi assenti o scadenti. Riconosco l’importanza di adeguare il patrimonio immobiliare alle esigenze economiche e sociali in evoluzione, ma questo non può avvenire a discapito dei servizi. È indubbio che una regolamentazione più flessibile può incentivare la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli immobili, contribuendo anche alla riduzione del degrado urbano, ma questo deve avvenire perseguendo l’obiettivo cardine di rendere le città più a misura d’uomo. Gli strumenti urbanistici, ma anche quelli edilizi, devono saper coniugare l’ “abitare” con il “vivere”, mentre, proseguendo lungo questa direzione, le città rischiano di trasformarsi sempre più in luoghi dove si lavora soltanto, rivelandosi, nel tempo, invivibili e inaccessibili economicamente.

Ci può spiegare le novità sul mutamento di destinazione d’uso?

Bisogna distinguere tra cambio d’uso orizzontale e cambio d’uso verticale: il primo consiste nella modifica della destinazione d’uso di un immobile all’interno della stessa categoria catastale. In parole povere, si può trasformare un locale da un’attività ad un’altra (per es. un negozio di abbigliamento può diventare un alimentare, un’abitazione può diventare un bed and breakfast); nel cambio d’uso verticale, invece, si passa da una categoria catastale ad un’altra: si tratta di una modifica più significativa, che comporta un cambiamento della funzione principale dell’immobile (ad es. un negozio di abbigliamento che diventa un’abitazione, piuttosto che un garage che diventa un locale commerciale). Quindi, mentre prima per il passaggio verticale era richiesto il permesso di costruire, oggi, con il DL Salvini, è sufficiente una semplice SCIA. Di fatto, in questo modo, i Comuni vengono privati della possibilità di richiedere i maggiori oneri concessori dovuti in caso di passaggio ad altra categoria funzionale. Il passaggio da uso residenziale ad uso commerciale (e viceversa) rischia di mettere in crisi l’identità già di per sé debole dell’ordinato assetto edilizio: il Decreto, inoltre, specifica che il mutamento di destinazione d’uso non è soggetto all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale (reperimento degli standard urbanistici previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968), né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi (stabilito dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150) e questo, personalmente, mi preoccupa moltissimo. In tale ottica mi auguro che la “lettera-appello” inviata da un gruppo di urbanisti, architetti, giuristi e costituzionalisti ai componenti della commissione Ambiente della Camera possa sensibilizzare la maggioranza ad affrontare in maniera ragionevole un dibattito serio sulla questione e non si vada ad approvare, con un mero spirito di prepotenza, solo gli emendamenti del proprio schieramento politico.

Qual è la sua opinione sulle polemiche in merito alle conseguenze che il “Salva casa” potrebbe produrre sui procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica di Milano?

Come sappiamo, da mesi la Procura della Repubblica di Milano sta verificando la regolarità di diversi interventi che, sebbene siano stati realizzati come “ristrutturazioni edilizie”, hanno avuto un rilevante impatto sul carico urbanistico delle zone interessate. In estrema sintesi, secondo la Procura e da quanto emerso dalla stampa, gli interventi edilizi avrebbero dovuto essere qualificati come “nuove costruzioni”, da avviare, quindi, solamente con un permesso di costruire, piuttosto che, come invece è accaduto, con una semplice SCIA: le polemiche sul DL sono più che lecite, perché, di fatto, quest’ultimo si sta rivelando come una sorta di pacchetto di emendamenti “salva Milano”.

Qual è, secondo lei, la strada da perseguire? Quale potrebbe essere la prima cosa da fare in questo dedalo di norme e regole che spesso confondono e differiscono da regione a regione?

Gli anni universitari e, successivamente, la mia professione da architetto mi hanno dato la possibilità di conoscere e apprezzare l’unicità e la bellezza dei nostri centri urbani, partendo dai piccoli borghi per giungere alle grandi città. l’Italia è un paese unico, ricco di storia e di tradizioni, dove il “bello” è sempre stato “ricercato” e ha caratterizzato tutte le opere, comprese quelle architettoniche. É fondamentale quindi avviare una coraggiosa riforma del TU in cui si possano definire le diverse definizioni e procedure edilizie in maniera chiara e semplice. Anche se il governo del territorio è materia concorrente tra Stato e Regioni, è doveroso avere termini e concetti chiari in cui i vari tecnici e dirigenti possano operare in trasparenza e nel massimo rispetto dei cittadini e degli investitori. Credo fortemente nel potere salvifico della bellezza e questa deve imprescindibilmente andare di pari passo con un paesaggio antropico di valore, in cui i servizi per il cittadino siano presenti e in cui il vivere sia di qualità.

dalla Redazione
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