Processo tributario e onere della prova: prime sentenze

Con l’introduzione del comma 5 bis all’art. 7 del D.Lgs. n.546/1992, ad opera della legge n.130/2022, sono state introdotte importanti novità in materia di onere della prova nel processo tributario. Segnaliamo le prime sentenze da parte delle Corti di giustizia tributaria lombarde.

Il nuovo comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs. n.546/1992 sancisce che “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, IN MODO CIRCOSTANZIATO E PUNTUALE, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive sui cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”.

Tale disposizione risulta molto importante, in quanto da una parte prevede un maggiore rigore in capo all’Amministrazione sulla prova da fornire in giudizio, mentre dall’altra stimola il giudice a valutare con particolare attenzione gli elementi su cui la stessa si fonda, giungendo addirittura ad annullare le pretese del Fisco qualora la prova non risulti idonea a dimostrare le “ragioni oggettive” della pretesa.

Sul punto, iniziano ad emerge le prime sentenze da parte dei giudici di merito.

Si segnala, ad esempio, la sentenza n.2380/05/ 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Lombardia, la quale afferma che “l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare in modo puntuale e circonstanziato la propria pretesa erariale e a indicare precisamente le ragioni oggettive alla base della pretesa erariale e della fondatezza dell’atto emesso. In mancanza di tale dimostrazione, l’atto impositivo deve essere annullato” (si allega sentenza).

Ancora, si ritiene meritevole di segnalazione la sentenza n.2706/2023 della Corte tributaria di secondo grado della Lombardia, la quale ha sancito che il nuovo articolo avendo natura processuale si applica anche ai procedimenti pendenti prima dell’entrata in vigore dello stesso e sulla base di ciò ha annullato un avviso di accertamento poiché l’ente non aveva prodotto in giudizio valide prove a sostegno della sua pretesa tributaria.

Continueremo dunque a monitorare la situazione nei prossimi mesi.

Matteo Sances
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