In data 3.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) in attuazione della Legge Delega al Governo per la RIFORMA FISCALE (legge n.111 del 9 agosto 2023) che ha sancito rilevanti novità nel processo tributario. La norma si applica agli appelli tributari notificati a partire dal 5.01.2024.
In particolare, con l’articolo 1, comma 1, lett. z n.4 .bbdel predetto decreto, è stato modificato l’art. 58 del D.lgs n.546/1992 (decreto che disciplina per l’appunto il processo tributario) ed è stato sancito un DOPPIO DIVIETO NELLA FASE DI APPELLO: da un lato, infatti, è previsto un divieto di nuove prove e documenti e, dall’altro, un divieto di deposito di deleghe e/o procure.
In riferimento al divieto di nuove prove, il testo della norma stabilisce: “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
La norma, dunque, dopo aver sancito il divieto sia nuovi mezzi di prova che di documenti, prevede due eccezioni nei casi in cui:
· il Collegio lo ritenga necessario ai fini della decisine della causa;
· la parte riesca a dimostrare di non aver prodotto la prova in primo grado per una causa a lei non imputabile.
Un primo limite al divieto, quindi, è rappresentato dal requisito “dell’indispensabilità” della prova o del documento ai fini della decisione; tale giudizio è a totale discrezione del Collegio giudicante che potrà, qualora lo ritenga necessario, disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova o la produzione di documenti anche in fase di appello.
A ben vedere, questa previsione nasconde un aspetto problematico in quanto potrebbe accadere che il contribuente, per timore di non poter produrre ulteriori documenti in futuro, sarà costretto a depositare ricorsi introduttivi oberati di documentazione (anche potenzialmente poco utile nella fase iniziale del processo o che addirittura potrebbe condizionare la strategia difensiva!).
Un secondo limite al divieto riguarda i casi in cui la parte non ha potuto produrre un documento in primo grado per una causa a lei non imputabile: si pensi ad esempio, al caso in cui la parte richieda documentazione bancaria necessaria che l’istituto di credito fornisce in ritardo, all’acquisizione di documenti all’estero oppure alle pronunce sopravvenute di altri giudici.
In questi casi è onere della parte dimostrare di essersi attivata in tempo per ottenere la documentazione, anche attraverso dei solleciti, e che li abbia ottenuti solo successivamente alla data ultima consentita per il loro deposito nel primo grado di giudizio.
Proseguendo l’analisi dell’art.58 si può notare come il comma 2 abbia introdotto la possibilità in appello di proporre motivi aggiunti nei casi di sopravvenuta conoscenza di vizi che riguardano documenti che non sono stati prodotti in primo grado. “2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati”).
In questo caso, dunque, la parte che abbia interesse può proporre il motivo aggiunto corredato dal documento di cui si è scoperto il vizio e che non era stato prodotto nel primo grado di giudizio.
In ultima analisi si segnala il comma 3 dell’art. 58: “3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado”.
Con il comma 3 il Legislatore ha introdotto un divieto assoluto e che non ammette eccezioni: in fase di appello, infatti, non si potranno mai depositare procure alle liti o deleghe di firma ed anche prove di avvenuta notifica dell’atto impugnato, o degli atti che ne costituiscono presupposto, che potevano essere prodotti in primo grado.
Le parti che, nel corso del primo grado di giudizio, non adempiono al deposito della documentazione pocanzi citata decadono dalla facoltà di poterlo fare in appello a causa del perentorio e invalicabile divieto appena introdotto.
Giulia Frisenda
Matteo Sances
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