Riforma fiscale: nuovo statuto del contribuente e nuovi vizi degli atti

A seguito della riforma fiscale (Legge delega n.111/2023), anche lo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n.212/2000) ha subito delle correzioni decisive dal decreto delegato.
Dunque, è stata modificata la versione originaria dello Statuto attraverso un intervento che entrerà in vigore il prossimo 18 gennaio 2024 (art.3 del D.Lgs. 219/2023).

In particolare, tra le novità apportate dal Legislatore, attraverso il D.Lgs. n.219/2023 (Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente), si menzionano all’art. 1, comma 1, lettera g),l’introduzione dei nuovi articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies alla legge n.212/2000.

In pratica, i nuovi articoli inseriti nello Statuto del Contribuente prevedono una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione.

Più nel dettaglio, si fa presente che il nuovo art.7-bis rubricato “Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria” al comma 1 prevede che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. Sempre il citato articolo, al comma 2 continua “I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio”. Alla luce del predetto articolo, emerge che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. Ad ogni modo, essendo tali  motivi non rilevabili d’ufficio, essi devono essere eccepiti a pena di decadenza in primo grado dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente.

Il successivo articolo 7-ter rubricato “Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria” al comma 1 prevede che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto”. Continuando al co. 2 “I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”. Dal neo disposto normativo, si evince dunque che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono nulli (e dunque insanabili)se viziati per difetto assoluto di attribuzione, se adottati in violazione o elusione di giudicato nonché se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni che sono entrate in vigore successivamente al D.Lgs. n.219/2023.

Il successivo articolo 7-quater, rubricato Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria”, con un unico comma stabilisce che “La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità”. Senz’altro, è bene che la brevità del disposto normativo, sia interpretata in chiave più ampia, ossia l’articolo 7-quater prevede che in caso di mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente articolo 7 comma 2, l’atto non si considera né nullo né annullabile, ma semplicemente irregolare. Le informazioni a cui fa riferimento la norma e che devono essere contenute nell’atto, sono le seguenti: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili

Ancora, l’articolo 7-quinquies, rubricato “Vizi dell’attività istruttoriasempre con un unico commastabilisce che “Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”. Ebbene, in questo caso la norma chiarisce che non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento fiscale i dati acquisiti dai funzionari oltre il termine previsto per le verifiche di trenta giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori trenta giorni.

In ultimo, il nuovo articolo 7-sexies, rubricato Vizi delle notificazioniprevede 3 commi. Più nel dettaglio il comma 1 sancisce che “E’ inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento”. Il comma 2 sancisce che “L’inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’inefficacia”. L’ultimo comma infine prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”. In pratica, se la notificazione non possiede gli elementi essenziali, questa è inesistente. Inoltre, lo è anche qualora questa sia effettuata verso dei soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario, oppure estinti. Ad ogni modo, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla norma, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto (per raggiungimento dello scopo si intende l’impugnazione giudiziale comunque tempestiva dell’atto di cui si contesta la notifica).

Infine, è di grande importanza l’ultimo comma, secondo cui dal 18 gennaio 2024, gli effetti della notificazione hanno validità solo nei confronti del destinatario ma non anche verso terzi o coobbligati.

A ben vedere, sembrerebbe che l’amministrazione finanziaria d’ora in poi sarà tenuta ad effettuare necessariamente la notifica degli atti tributari anche nei confronti dei coobbligati nel caso in cui intenda agire nei loro confronti.

Danilo Romano
Matteo Sances
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