Riforma fiscale: “saltati” reclamo e mediazione

Con l’entrata in vigore il 4 gennaio 2024 del D.Lgs. n.220/2023, attuativo della legge delega n.111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la revisione del sistema tributario), continua la disamina delle rilevanti novità apportate al processo tributario.

In particolare, se la mediazione tributaria precedentemente l’entrata in vigore del decreto legislativo n.220/2023 costituiva un passaggio preliminare per chi intendeva proporre ricorso avverso gli atti tributari di valore fino a 50.000 euro, dal 4 gennaio 2024 non è più così.

Ciò costituisce una svolta importante nel sistema tributario poiché si ritorna a procedere nelle forme ordinarie per tutti i contenziosi, indipendentemente dal valore della pretesa tributaria, davanti alle Corti di Giustizia Tributarie.

Dunque, si intende rafforzare e di conseguenza fare uso dello strumento della conciliazione giudiziale, attraverso il quale la proposta potrà essere formulata d’ufficio anche dalla Corte di Giustizia tributaria, tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all’oggetto del contenzioso.

Il legislatore, infatti, ha previsto tra le modifiche apportate, l’abrogazione dell’art.17-bis del D.Lgs. 546/92 rubricato “Il reclamo e la mediazione”. Si fa presente, infatti, che il D.Lgs. n.220/2023 all’art.2, comma 3 sancisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a)il comma 2-septies dell’articolo 15 e l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, Art. 17-bis – Il reclamo e la mediazione”. Inoltre il decreto, come stabilito all’art.4, prevede la decorrenza dal 4/01/2024, per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione.

Danilo Romano
Matteo Sances
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