Con l’entrata in vigore in data 4 gennaio 2024 del D.Lgs. n.220/2023 (recante disposizioni in materia di contenzioso tributario), decreto attuativo della riforma fiscale, abbiamo assistito all’introduzione di rilevanti novità nel processo tributario. Tuttavia, il decreto in esame prevede un doppio binario temporale di applicazione delle norme.
Sono state introdotte, infatti, delle norme che, secondo l’art.4 del predetto decreto n.220/2023 si possono già applicare dalla sua entrata in vigore e norme che invece si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, successivamente al primo settembre 2024.
Nel caso di cui ci occupiamo, la sostituzione del comma 1 all’art. 16-bis e l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’art. 25-bis del D.Lgs. 546/92, prevedono, come già accennato, la loro decorrenza dal 1° settembre di quest’anno.
In particolare, il predetto decreto n.220/2023 all’art.1, comma 1, lettera g), ha sostituito il comma 1 dell’art.16-bis del codice del processo tributario, stabilendo in materia di comunicazioni PEC che “Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri”.
Alla luce delle modifiche introdotte risulta che, a parte il primo periodo rimasto invariato rispetto al vecchio comma, il difensore dovrà rispettare l’incombente di effettuare le comunicazioni alla segreteria di ogni variazione. Se poi una parte gode della tutela di più difensori, è sufficiente che qualsiasi comunicazione si perfezioni una volta giunta anche ad un solo avvocato, il quale a sua volta dovrà informare gli altri colleghi. Ad ogni modo, l’eventuale violazione non sarà motivo invalidante il deposito, purché il difensore lo regolarizzi nel termine stabilito dal giudice.
Altra novità, sempre dal 1° settembre 2024, riguarderà il fascicolo telematico. Ebbene, sempre il decreto n.220 all’art.1, comma 1, lettera m) ha previsto l’introduzione all’art 25-bis del D.Lgs. 546/92 del nuovo comma 5-bis, a mente del quale “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all’originale”.
Alla luce di tale disposizione, non dovranno essere depositati per la seconda volta in appello atti e documenti già contenuti nel fascicolo telematico.
Inoltre, grande attenzione dovrà essere riposta da parte dei difensori al momento del deposito degli allegati in giudizio; se infatti documenti sono originariamente cartacei e i difensori non provvedono con attestazione di conformità non saranno tenuti in considerazione dai giudici tributari.
Danilo Romano
Matteo Sances
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