Riforma fiscale: novità sulla procura alle liti

L’entrata in vigore il 4 gennaio 2024 del nuovo decreto legislativo n.220/2023, per l’attuazione della legge delega n.111/2023 (riforma fiscale), ha portato dei cambiamenti che hanno interessato senz’altro la modifica delle disposizioni inerenti il processo tributario (D.Lgs.546/92).
Tra le novità si segnala la procura al difensore. Al contrario di quanto emerso nelle prime bozze di decreto, tale norma avrà decorrenza a partire dal primo settembre 2024.

In particolare, si fa presente che l’articolo 1, comma 1 lettera c) del predetto decreto n.220/2023 reca immediatamente le modifiche apportate all’art.12 del D.Lgs. n.546/92 in tema di procura alle liti. 

Nello specifico, nel comma 7 dell’art. 12 del Dlgs. n.546/92, sono state inserite, dopo le parole “dallo stesso incaricato”, le seguenti “salvo che il conferente apponga la propria firma digitale”. In pratica, ciò significa che non sarà più necessaria l’autentica della firma dell’assistito sulla procura da parte del difensore qualora il contribuente apponga la firma digitale. 

Inoltre, sempre al comma 7 del citato articolo è stato aggiunto l’intero periodo Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione”. Volendo semplificare il concetto, se il contribuente apporrà la firma autografa su un documento cartaceo, il difensore dovrà depositare la copia per immagine con la relativa dichiarazione di conformità. 

A seguire, infine, dopo il comma 7, è stato aggiunto il nuovo comma 7-bis, sempre all’12 del Dlgs. n.546/92, il quale stabilisce che “La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce”.

Danilo Romano
Matteo Sances
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