Dallo scorso 4 gennaio e fino al 4 marzo, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea, devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso una procedura telematica.
Dal 4 marzo, infatti, gli albi CTU e gli albi dei periti costituiti in formato analogico saranno sostituiti dagli albi telematici istituti in ogni tribunale, come di fatto sta avvenendo per tutti gli elenchi.
L’art. 16-novies DL 179/2012, introdotto dal DL 83/2015, ha previsto che siano tenuti presso ogni ufficio giudiziario con modalità̀ telematiche:
– gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio ex art. 13 disp. att. c.p.c.;
– gli albi dei periti presso il tribunale ex art. 67 disp. att. c.p.p.;
e che con le medesime modalità̀ debba essere effettuata la relativa iscrizione.
Inoltre, l’art. 24-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dal dlgs. 149/2022 (di riforma del processo civile), ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, in cui confluiscono automaticamente tutte le informazioni contenute negli albi di Tribunale.
In una nota diffusa dalla rivista Press, testata ufficiale del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio nazionale informa di avere inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere di implementare la procedura di iscrizione al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, consentendo ai professionisti di allegare dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni anche per quanto riguarda l’ulteriore documentazione richiesta per il perfezionamento della domanda relativa a stati, qualità personali e fatti considerati nella normativa di riferimento.
“I professionisti che stanno procedendo con l’iscrizione segnalano che, all’atto di compilazione della domanda, il sistema richiede di caricare obbligatoriamente alcuna documentazione in originale, essendo possibile allegare autocertificazioni esclusivamente con riferimento al certificato di iscrizione ad associazione professionale e al certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale”, spiega Giovanna Greco, Consigliere Segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti.
“Il Consiglio Nazionale, rappresentando istanze rinvenienti da molti iscritti, si è tempestivamente attivato, chiedendo di provvedere alla implementazione della piattaforma che gestisce il Portale unico – afferma Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti –. Alla luce delle indicazioni fornite dalla normativa di riferimento e delle generali regole che sorreggono le note esigenze di semplificazione amministrativa e di innovazione digitale, che dovrebbero riguardare il comparto della pubblica amministrazione nella gestione dei rapporti con il cittadino, e trattandosi evidentemente, nel caso di specie, di una anomalia del sistema, il Consiglio nazionale si è attivato con gli uffici competenti al fine di semplificare l’attività degli iscritti, auspicando l’implementazione della procedura telematica per consentire al richiedente di allegare, con le modalità previste dall’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, l’ulteriore documentazione richiesta per il perfezionamento della domanda”.
Laura Pigoli
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