Riforma fiscale: “nuovi” requisiti degli atti processuali

La Riforma Fiscale ha previsto requisiti di chiarezza, sinteticità e obbligo di firma digitale per tutti gli atti processuali. Analisi del nuovo art. 17 ter del D.Lgs. n. 546/1992.

In data 3.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 220 del 30.12.2023 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO) in attuazione della Legge Delega al Governo per la RIFORMA FISCALE (n. 111 del 9 agosto 2023) che ha sancito rilevanti modifiche nel processo tributario. 

A partire dal 2 settembre 2024 sono previste importanti novità relativamente ai requisiti formali che devono avere tutti gli atti del processo tributario. 

È stato, infatti, introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. H del predetto decreto n.220/2023, l’art. 17 ter al Decreto Legislativo n. 546/1992 (che disciplina il processo tributario) il quale al primo comma sancisce che: “1.Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico”. 

Un ulteriore requisito introdotto con il comma 2 dell’art. 17 ter riguarda la necessaria sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti del processo tributario.“2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché’ gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale”.

L’obiettivo della novellata norma, oltre a voler uniformare a chiare lettere il processo tributario alle prescrizioni di chiarezza e sinteticità degli atti già previste per il rito ordinario civile (con il decreto n.110 del 7.08.2023), è quello di migliorare gli strumenti di comunicazione e dialogo tra le parti e il giudice rendendo la macchina giudiziaria più veloce ed efficiente.

È bene sottolineare come i requisiti previsti dal nuovo articolo si debbano estendere a tutti gli atti del processo, compresi i provvedimenti del giudice. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 17 ter determina conseguenze differenti: 

·         La mancata chiarezza e sinteticità degli atti non implica la loro nullità, bensì può essere valutata dal giudice ai fini della condanna alle spese di lite a prescindere dalla soccombenza. 

Ma attenzione! Nonostante l’entrata in vigore dell’art. 17 ter sia prevista a partire dal 2 settembre 2024, si potrà subire una condanna alle spese per mancata chiarezza e sinteticità degli atti già a partire dal 5.1.2024 come previsto all’art. 1, comma 1, lett. E n. 2 del decreto n.220/2023 (“Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte”). Si consiglia, dunque, agli addetti ai lavori di uniformarsi fin da subito a tale previsione al fine di evitare possibili condanne alle spese. 

·         Alla mancata firma digitale ai provvedimenti giudiziari (e solo a questi!), invece, il legislatore ricollega la pesante sanzione della nullità. “4.La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità”. 

Giulia Frisenda
Matteo Sances
www.centrostudisances.it
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