Verifiche ispettorato lavoro: scomparse le garanzie?

Con la riforma tributaria è sparita la possibilità per il contribuente di presentare memorie entro 60 giorni dalla verifica fiscale ma non solo…. Lo stesso vale anche per le verifiche in materia di lavoro. Quali garanzie per le imprese? 

Tra le verifiche fiscali e quelle previdenziali e assicurative (svolte dall’Ispettorato del lavoro) esiste un rapporto di connessione richiamato a chiare lettere dall’art. 7 comma 2 lett. d) del DL n.70/2011 che così prevede: “le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.

Tale norma, dunque, rinvia all’articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (intitolato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”)  al fine di assicurare alle aziende, durante le verifiche in materia di lavoro, le medesime garanzie previste in ambito fiscale.

Con la recente Riforma Fiscale, tuttavia, il legislatore ha inciso in maniera profonda sullo Statuto del Contribuente e ciò genera evidenti perplessità in merito alla disparità di trattamento creatasi tra le verifiche fiscali e quelle previdenziali e assicurative.

Tale disparità può essere così schematizzata:

·         Da un lato il Dlgs n.219/2023 ha abrogato il comma 7 dell’art. 12 dello Statuto, il quale prevedeva: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.  L’applicazione di tale articolo anche in materia di lavoro oltre che in ambito fiscale era stata riconosciuta, tra l’altro, anche dalla Suprema Corte (Ordinanza Cass. 6 luglio 2021, n. 19157). L’abrogazione di tale articolo, purtroppo, ha fatto venire meno il diritto del contribuente ad avere almeno un termine di 60 giorni per presentare memorie al verbale dell’Agenzia entrate e dell’ispettorato del lavoro.

·         Dall’altro, è stato introdotto l’art. 6 bis allo Statuto del Contribuente che disciplina il nuovo contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente senza nulla prevedere, tuttavia, in materia di lavoro.

Ebbene, dalla lettura della Riforma sembrerebbe che con l’abrogazione del predetto comma 7 dell’art.12 dello Statuto – e la conseguente  introduzione del contraddittorio preventivo per le sole imposte –  il legislatore abbia creato una netta discrepanza tra le verifiche fiscali e quelle previdenziali.

Tutto perduto, dunque, per le imprese che intendono contestare i verbali in materia di lavoro? Forse no!!!

Da un’analisi più attenta dell’art.12 dello Statuto del Contribuente, si rinviene nel comma 5 uno spiraglio di contraddittorio che potrebbe valere anche per le verifiche in materia di lavoro, in quanto è previsto che: “La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi”.

Dal tenore della norma, dunque, pare che nulla vieti al contribuente, destinatario di verifiche sia fiscali che di lavoro, di potersi confrontare comunque con gli enti in via preventiva continuando a formulare opportune osservazioni e richieste (anche se, come detto, è venuto meno il termine minimo di 60 giorni per la presentazione delle predette memorie).

Fatto sta, comunque, che la Riforma fiscale ha creato un inspiegabile divario tra le verifiche fiscali e quelle previdenziali/assicurative, riducendo (quasi del tutto!) per queste ultime le garanzie del contraddittorio originariamente e – faticosamente – raggiunte.

Giulia Frisenda
Matteo Sances
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