FISCO NOTIFICA A PEC PIENA: SERVE ANCHE LA RACCOMANDATA

Se il Fisco invia l’atto via posta certificata ma la pec del contribuente è piena la notifica è nulla senza una successiva raccomandata di avviso.
 
È privo di valore probatorio l’atto esattoriale depositato da Agenzia Riscossione sul sito di InfoCamere (sito della Camera di Commercio) in caso di pec piena senza successivi avvisi.  In pratica, l’impresa contribuente deve essere a conoscenza del tentativo di notifica via pec e, quindi, oltre al deposito dell’atto sul sito della Camera di Commercio il concessionario deve inviare una raccomandata di avviso.
A chiarire tale principio è il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, che, con la sentenza n.1476 del 3 marzo 2026 (sentenza visibile su www.centrostudisances.it – Sez. Documenti), offre un significativo contributo al consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in materia di notificazione degli atti tributari a mezzo PEC e dei conseguenti adempimenti posti a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento dell’importo di decine di migliaia di euro, emessa per il mancato versamento di contributi previdenziali relativi all’anno 2014, eccependo l’intervenuta prescrizione.
A sostegno delle proprie ragioni, la società deduceva l’incompletezza della documentazione probatoria prodotta dall’Amministrazione con riferimento ad una presunta intimazione interruttiva della prescrizione, sostenendo che la relativa notificazione non avesse rispettato tutti gli incombenti prescritti dalla disciplina delle notificazioni telematiche. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 DPR 600/73 e 26 DPR 602/73, nel testo vigente ratione temporis (si precisa che la disciplina ex art. 60, co.7, DPR n.600/73 è confluita, a decorrere dal 22 febbraio 2024, nell’art. 60-ter del medesimo decreto), qualora la casella PEC del destinatario risulti invalida, inesistente o satura, l’Amministrazione è tenuta a:
1)   effettuare un secondo tentativo di notifica presso il medesimo indirizzo PEC, decorsi almeno sette giorni dal primo invio;
2) in caso di ulteriore esito negativo, procedere al deposito telematico dell’atto presso l’area riservata di InfoCamere e pubblicare, entro il secondo giorno successivo al deposito, l’avviso sul medesimo sito per un periodo di 15 giorni;
3) inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno (cd. informativa al contribuente).
Accogliendo l’opposizione, il Tribunale di Bari ha ritenuto nulla la notificazione dell’intimazione intermedia. Il giudice ha osservato che, sebbene l’atto fosse stato correttamente depositato sul sito istituzionale di InfoCamere a seguito dell’impossibilità di effettuare la notificazione a mezzo PEC, “non è stata prodotta in atti la ricevuta di ritorno della raccomandata di avviso, con la conseguenza che l’atto deve ritenersi incompleto e, in quanto tale inidoneo a offrire la prova dell’interruzione del decorso del termine quinquennale di prescrizione” (Tribunale di Bari – sez. Lavoro, sent. n.1456/2026).
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che valorizza la necessità dell’invio della raccomandata con avviso di ricevimento quale adempimento imprescindibile ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, nella prospettiva di assicurare un sistema coerente tra la disciplina delle notificazioni cartacee e quella delle notificazioni telematiche.
Di diverso avviso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, che, con l’ordinanza n.14584 del 17 maggio 2026, sembrerebbe escludere la necessità dell’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento nei casi di mancata notificazione dovuta a casella PEC piena o indirizzo invalido, ritenendo sufficiente l’invio di una semplice raccomandata. Secondo la Suprema Corte, la soluzione troverebbe fondamento nel dato letterale della disposizione, la quale prevede l’invio di una “lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”, senza richiedere – diversamente da quanto stabilito dall’art. 140 cpc – l’utilizzo di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale impostazione solleva, tuttavia, non pochi interrogativi. Ci si chiede, infatti, quale possa essere la ragione giustificatrice di un regime notificatorio differenziato tra notificazioni cartacee e telematiche. L’invio di una mera raccomandata semplice non offre, infatti, alcuna garanzia in ordine all’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente, con possibili ricadute sul piano della tutela dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), diritto di difesa ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) nonchè di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
In attesa di un ulteriore intervento della Corte di Cassazione che chiarisca definitivamente la portata applicativa della disciplina, la sentenza n.1476/2026 del Tribunale di Bari rappresenta un’importante presa di posizione a favore di una lettura sistematica della normativa, orientata ad assicurare uniformità tra le notificazioni cartacee e quelle telematiche nei casi di cd. irreperibilità relativa del destinatario.


Dott.ssa Marialuisa De Pascalis
Avv. Matteo Sances

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