| Con 127 voti favorevoli e 82 astensioni — nessun contrario — la Camera ha approvato in prima lettura un disegno di legge destinato a cambiare in modo significativo il rapporto tra giustizia penale, media e reputazione personale. Il testo passa ora al Senato. Ogni anno in Italia circa 500.000 persone vengono indagate e poi archiviate o assolte in primo grado. Nella quasi totalità dei casi, l’apertura di un’indagine genera notizie, titoli, articoli. La chiusura — con proscioglimento, archiviazione o non luogo a procedere — spesso no. Il risultato è una distorsione sistematica: l’opinione pubblica conosce l’accusa, ignora l’epilogo. La persona coinvolta porta il peso di un’etichetta che il processo ha già cancellato. È questa la premessa da cui parte la proposta di Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia e primo firmatario della legge: «Il procedimento penale si avvia con le contestazioni e si conclude con la pronuncia di un giudice. Pubblicare solo l’accusa, omettendo di pubblicare la sentenza di assoluzione, significa omettere la verità processuale e fornire un’immagine distorta della persona interessata dalla vicenda.» Cosa prevede il disegno di legge Il testo innesta una nuova disposizione nel Codice della privacy. La norma stabilisce che, su richiesta della persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di assoluzione, un provvedimento di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata — giornalistica, radiofonica, televisiva o online — che aveva dato notizia del procedimento penale è tenuto a pubblicarne gli esiti favorevoli. Lo spazio da riservare alla notizia non è lasciato alla discrezionalità dell’editore: il testo parla esplicitamente di «rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale». Chi aveva dedicato mezza pagina all’arresto non potrà liquidare l’assoluzione con tre righe in fondo. Il ruolo del Garante della Privacy Centrale nell’impianto della legge è la figura dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In caso di inerzia del direttore o del responsabile della testata, l’interessato può presentare una segnalazione al Garante, che decide entro cinque giorni. Se lo ritiene necessario, può ordinare direttamente la pubblicazione della notizia. Si tratta di un meccanismo snello, pensato per evitare che il diritto riconosciuto dalla legge resti sulla carta per mancanza di strumenti coercitivi accessibili. La legge va letta in connessione con quanto già disposto dalla riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150/2022), che ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto all’oblio per i soggetti destinatari di provvedimenti di proscioglimento, di non luogo a procedere o di archiviazione. La nuova norma ne rafforza concretamente l’applicabilità nel campo dell’informazione. Anche l’Associazione Nazionale Magistrati, ascoltata in audizione durante i lavori parlamentari, non si era opposta al provvedimento, riconoscendo le misure come rispondenti a finalità meritevoli di tutela, pur avanzando alcune osservazioni tecniche. Chi paga? Il nodo dei costi è stato uno dei punti più discussi. L’ANM aveva proposto di mettere le spese di pubblicazione a carico della Cassa delle ammende — come avviene per i giudizi di revisione. Alla fine è prevalsa la soluzione originaria: i costi ricadono sugli editori. Questa legge non è solo una questione tecnico-giuridica. Tocca un principio fondamentale: la reputazione è un bene che il sistema informativo contribuisce a costruire — e a distruggere. In un’epoca in cui una notizia online dura per sempre e un articolo su un’indagine viene trovato ancora anni dopo con una semplice ricerca, garantire che l’esito favorevole abbia la stessa visibilità dell’accusa non è un privilegio, è una forma elementare di giustizia. Il testo approda ora al Senato, dove la discussione potrebbe affinarne i dettagli attuativi. Ma il segnale che arriva da Montecitorio è chiaro: essere stati indagati non può essere — per sempre — equivalente a essere stati condannati. dalla Redazione ©RIPRODUZIONE RISERVATA |
Assolto? Ora si deve sapere: la Camera approva l’obbligo di pubblicare le sentenze favorevoli


























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